Definizione legislativa di acque termali: “acque che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche o igieniche speciali, sia per bibita, sia per altri usi curativi”.
Soprattutto negli ultimi anni, l'interessamento rivolto ai problemi legati all'acqua è notevolmente aumentato conseguentemente ai problemi sorti in diversi campi (problemi ambientali e relativi alla distribuzione dell'acqua nel mondo).
Ultimamente vi sono state numerose iniziative a riguardo, una delle più rilevanti è stata la Dichiarazione Universale del Forum Mondiale sull'Acqua, che si è tenuto dal 16 al 23 marzo 2003 a Kyoto. Tale dichiarazione afferma l'accesso all'acqua come diritto umano imprescrittibile, universale e riconosce l'acqua come “bene comune mondiale”. La dichiarazione definisce l'acqua come “una forza positiva per lo sviluppo sostenibile riguardante l'integrità ambientale e lo sradicamento della povertà e della fame, indispensabile per la salute ed il benessere umano”; richiama inoltre ogni Paese ad agire di conseguenza.
Anche in Italia l'acqua è sempre stata considerata come un bene indispensabile, infatti vi sono diverse citazioni nel Codice Civile, sia per quanto riguarda il demanio, sia per l'amministrazione di questo bene (pozzi, acque di scolo, ecc.).
Secondo l'art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure agli indigenti”.
A tal proposito nel 1978 fu istituito il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che pone a proprio carico le spese relative a qualsiasi terapia, comprese quelle termali.
Infatti qualsiasi cittadino, pagando il ticket se non esente, ha diritto ad un ciclo di cure di 12 sedute gratuite nel corso di un anno. Con delega del Governo del '97 le Regioni esercitano funzione di legislazione e di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e degli altri soggetti, pubblici o privati, esercenti attività sanitarie, socio-assistenziali di rilievo sanitario.
Secondo la normativa della Regione Lombardia, il ciclo di terapie termali di 12 giorni è a carico del SSN e deve essere effettuato in un periodo massimo di 16 giorni, mentre le terapie a pagamento possono essere effettuate entro la data di chiusura, dell'anno in corso, dello stabilimento termale. Secondo l'art. 822 del Codice Civile e più in dettaglio secondo l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 18.02.1999 "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne"; quindi appartengono al demanio pubblico anche le acque termali.